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Cassazione: per giudicare i minori, sia giudici sia esperti non togati

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Per giudicare i minori ci vuole sempre un tribunale composto da giudici ed esperti: anche per i riti abbreviati (non basta il Gip). Invece per i processi civili il termine per impugnare le sentenze decorre da quando le stesse sono state pubblicate e sono conoscibili (anche se il giudice le ha depositate tempo prima in cancelleria). Sono le precisazioni fornite dalla Corte costituzionale, con due sentenze depositate ieri 22 gennaio 2015. Vediamo il dettaglio delle pronunce.

Collegio abbreviati minorili. Giudice collegiale per i processi penali a carico di minori. Non si passa dal Gip monocratico, ma il giudizio è di competenza del tribunale, di cui fanno esperti non togati. È quanto stabilito dalla sentenza n. 1 del 2015 della Corte costituzionale depositata il 22 gennaio 2015, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 458 del codice di procedura penale e dell’articolo 1, comma 1, del dpr 448/1988 (sul processo penale minorile). Per effetto della pronuncia anche nel caso di giudizio abbreviato la composizione dell’organo giudicante nel processo minorile non è quella monocratica del giudice per le indagini preliminari, ma quella del Tribunale per i Minorenni nella composizione collegiale. La sentenza smentisce l’orientamento della cassazione secondo cui la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare. Per il vero questo orientamento è stato di superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione (del 27 febbraio 2014, n. 18292), che ha affidato i processi con rito abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale. La pronuncia della Consulta blinda questo indirizzo. La questione, spiega la corte costituzionale, riguarda la composizione dell’organo, non solo per il suo carattere monocratico, ma anche per il fatto che bisogna garantire l’apporto degli esperti che compongono, invece, il collegio del giudice minorile dell’udienza preliminare. Una presenza quella degli esperti indispensabile perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato con una composizione mista (togati ed esperti).

[fonte: ItaliaOggi.it]